Scheda – Periodo di prova

Cos’è?
E’ il periodo, previsto dal contratto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti può recedere liberamente senza obbligo di motivazione e preavviso.

Deve essere indicato nel contratto?
Sì. Così pure le specifiche mansioni affidate nel periodo di prova.

Quanto può durare?
La durata massima è stabilita dai contratti collettivi. Di norma non supera i 6 mesi. Per gli impiegati
che non hanno funzioni direttive la durata massima è 3 mesi (art. 4, rdl 1825/24).

Nel pubblico impiego e’ previsto il periodo di prova?
Nel pubblico impiego è la contrattazione collettiva il riferimento che disciplina il periodo di prova per effetto della legge 165/2001 che deroga al 2096 c.c.

Si può fare ricorso al giudice in caso di licenziamento?
Sì. Il lavoratore licenziato durante il periodo di prova può ricorrere al giudice qualora la prova non sia stata effettivamente consentita (ad esempio nel caso di adibizione a mansioni diverse) oppure quando il licenziamento sia riconducibile ad un motivo illecito (ad esempio ragioni discriminatorie) o estraneo al rapporto di lavoro.

E quando il periodo di prova finisce?
L’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato viene computato nell’anzianità di servizio (art. 2096 del Codice civile).

IMPORTANTE!
Gli Uffici vertenze della Cisl assistono i lavoratori a difendere i propri diritti. In caso di abusi rivolgetevi a loro! (Link a pagina con sedi uffici vertenze).

Fonte: La guida dei lavoratori 2017  (Edizioni Lavoro 2017).