Sentenza – Il congedo di maternità vale per la progressione di carriera

Milano, 14.3.2018

La Corte d’appello di Venezia con la sentenza 841/2018 ha dichiarato che è discriminatorio il comportamento del datore di lavoro che non conteggia, ai fini dell’avanzamento di carriera automatico previsto dal contratto collettivo, i periodi di fruizione del congedo di maternità e di quello parentale.

La Corte d’Appello, ricordando come la Corte di giustizia della Ue si sia espressa in modo molto forte sul tema (sentenza 595 del 6 marzo 2014), afferma: «le disposizioni di attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego … rilevano rispettivamente l’esclusione in via generale ed in termini inequivocabili di qualsiasi discriminazione basata sul sesso e prevedono che alla fine del periodo di congedo per maternità la donna abbia diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza».

 

 Sentenza 841-2018