Sentenza – Licenziamento disciplinare e proporzionalità

Milano, 21.9.2017

La Cassazione, con la sentenza 20130 del 17 agosto 2017, sottolinea che l’esame sulla legittimità del licenziamento disciplinare non può prescindere da un puntuale giudizio di proporzionalità e precisa che tale requisito va verificato nella sua dimensione oggettiva (con riferimento agli effetti che la condotta inadempiente produce sull’organizzazione aziendale) e soggettiva (con specifico riferimento all’elemento psicologico alla base delle infrazioni poste in essere dal lavoratore).
Tutto ciò si inserisce nel dibattito del dettato del decreto legislativo 23/2015 circa i principi generali che regolano i rapporti tra la Legge e la contrattazione collettiva in merito alla “sproporzionalità”del provvedimento di licenziamento e le sanzioni disciplinari previste (area conservativa) per le rispettive inadempienze.

 

 Sentenza 20130