Sgravi contributivi, la circolare Inps

Milano, 4.2.2015

Il 29/1 l’Inps ha emanato una circolare che fornisce le istruzioni alle sedi territoriali in relazione alla concessione degli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato.
Ne riassumo gli elementi più importanti:
– L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli non rientranti nella definizione di imprenditore data dall’art. 2082 del codice civile. A titolo di esempio vengono indicati gli studi professionali e le associazioni culturali, sindacali, politiche e di volontariato.
– L’esonero è pari alla’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 € all’anno.
– L’applicazione dello sgravio non va ad intaccare le future pensioni perché l’aliquota di computo ai fini dell’accantonamento con il sistema contributi è quella ordinaria pari al 33% della retribuzione lorda.
– Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31/12/2015 e ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
– Non sono comprese le assunzioni in apprendistato o di lavoro intermittente. Comprendono le assunzioni di dirigenti, lavoratori a tempo parziale, con contratto di lavoro gemellato, soci lavoratori di cooperative lavoro.

Quando non spetta:
– Nel caso il lavoratore abbia lavorato a tempo indeterminato (compreso apprendistato) nei sei mesi che precedono l’assunzione;
– Quando il lavoratore, nei tre mesi precedenti l’emanazione della legge di stabilità, abbia lavorato a tempo indeterminato alle dipendenze della medesima azienda o in aziende collegate;
– Quando l’assunzione viola il diritto di precedenza previsto dalle norme di legge o di contratto;
– Quando l’azienda sta utilizzando la Cigs o la Cig in deroga, salvo quando l’assunzione riguarda lavoratori con professionalità non interessate alla cassa integrazione;
– Quando l’azienda non è in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
– Quando non è in regola rispetto alle norme di sicurezza sul lavoro;
– Quando non rispetta i contratti e gli accordi collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Lo sgravio non è cumulabile con altri benefici analoghi ma può sommarsi ad altri incentivi di carattere economico quali:
– Incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi o dell’indennità di mobilità;
– Incentivi inerenti il programma Garanzia Giovani;
– Assunzione di giovani genitori;
– Assunzione di lavoratori disabili.

In allegato la circolare completa.

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Download documento Circolare INPS sgravi contributivi – Legge di Stabilità 2015
Cisl Lombardia – (78 KB)