Sorveglianza sanitaria mirata sui lavoratori più a rischio

La Circolare N° 13 del 04 settembre 2020 del ministero del Lavoro e del ministero della Salute

Milano, 8.9.2020

L’ articolo 83 del Dl 34/2020 aveva introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per quei datori di lavoro che non avevo l’obbligo stabilito dal D.Lgv 81/2008 con riferimento a quei lavoratori che per per età, immunodepressione, patologie oncologiche o altre malattie erano giudicati maggiormente a rischio.

Vista l’assenza di precise indicazione nel DL 83/2020, con la Circolare N° 13 del 4 settembre 2020 del ministero del Lavoro e del ministero della Salute, all’articolo 4 sancisce la cessazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” a far data dal 1 agosto 2020.


Ricordiamo che la “sorveglianza sanitaria eccezionale” comportava la nomina temporanea del medico competente o l’utilizzo dei medici del lavoro Inail per quelle aziende non tenute (obbligate) alla nomina.
Ma la Circolare in oggetto interviene soprattutto sul concetto di fragilità delle lavoratrici e lavoratori e non trascura, anzi da continuità alla tutela dei soggetti fragili in tema di sorveglianza sanitaria con riferimento al rischio di contagio da Covid-19. Lo fa attraverso altre disposizioni che rimangono in vigore e sono riferimento primario.


Citiamo il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020, la cui applicazione è tuttora normativa legislativa e prevede il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione dei soggetti “con particolari situazioni di fragilità” nei confronti dei quali “è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione”.


Si richiede a lavoratrici e lavoratori di essere sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, ove nominato, anche se gli stessi non svolgono mansioni che obbligano alla sorveglianza sanitaria. Azione che deve essere correlata dal medico ai rischi lavorativi inclusi, oggi, quelli dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel caso non vi sia presente il medico competente il datore di lavoro, precisa la Circolare, potrà inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali l’Inail, le aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle università.