Tirocini curricolari e extracurricolari

Milano, 17.2.2019

Il tirocinio curricolare ha una valenza formativa e di orientamento, ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani un determinato settore lavorativo attraverso un’esperienza di formazione on the job in contesti organizzati (imprese, enti, ong, pubbliche amministrazioni, studi professionali, cooperative). Si svolge durante un percorso formale di istruzione e formazione e non prevede l’obbligo di erogazione del rimborso spese a favore del tirocinante.

I giovani che frequentano scuole secondarie di secondo grado (superiori) e corsi di formazione possono fare tirocini detti “di alternanza scuola/lavoro”, attivati dalla scuola in convenzione con le imprese, svolti di solito nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, spesso anche durante l’estate, hanno una durata che varia dalle 2 alle 4 settimane. Per questa tipologia non esiste l’obbligo di comunicazione della sua attivazione al centro per l’impiego. La normativa è di competenza statale, il decreto legge n. 142 del 25/03/1998.

Il tirocinio extracurricolare può essere di due tipi, di formazione e orientamento per neolaureati e neodiplomati, se viene svolto entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, o di inserimento/reinserimento lavorativo se svolto oltre tale termine. Può essere utilizzato, indipendentemente dall’età anagrafica, in qualsiasi settore professionale, da chiunque sia inoccupato o disoccupato e che abbia regolarmente attivato una dichiarazione di immediata disponibilità, la cosiddetta “Did”. La durata varia in base alle finalità e alle diverse regolamentazioni regionali.
In Lombardia, la nuova delibera regionale n. X/7763 del 17/01/2018 dispone una durata minima di due mesi, fatta eccezione per i soggetti ospitanti che operano con stagionalità, e di quattordici giorni per i tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

La durata massima prevista dalla normativa in Lombardia è modulata in base alla complessità delle competenze da traguardare, codificate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali – QRSP di Regione Lombardia e referenziate con il Quadro europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF.
La durata massima, comprese le proroghe, è pari a mesi sei per i tirocini il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di livello 2 e 3, prorogabile fino a un massimo di ulteriori mesi sei qualora, nel corso della stessa proroga, si preveda l’acquisizione di competenze aggiuntive referenziate con EQF di almeno livello 4. La durata massima del tirocinio è pari a dodici mesi qualora il Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4. 18
Per i soggetti svantaggiati la durata massima è pari a mesi dodici, estendibile fino a ventiquattro; per i disabili è pari a mesi ventiquattro con eventuali deroghe. Per i tirocini estivi di orientamento la durata massima è pari a mesi due.

Per i tirocini extracurricolari è previsto l’obbligo di erogare al tirocinante un’indennità economica di partecipazione, pari ad almeno €500,00 mensili, riducibili a €400,00 mensili qualora si preveda l’erogazione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa, pari a €350,00 mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero di ore superiore a quattro .
Inoltre, esiste l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di effettuare la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di inizio attività.