Tribunale: il datore di lavoro può mettere in ferie il dipendente che rifiuta il vaccino

Milano, 24.3.2020

Secondo l’ordinanza del tribunale di Belluno, l’azienda può legittimamente collocare in ferie tali lavoratori che si rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione.
I lavoratori in questione sono dipendenti di strutture Rsa.
Gli stessi si sono rifiutati di ricevere il vaccino anti-Covid. Per questo motivo è stato loro inibito di accedere al luogo di lavoro e sono stati “forzatamente” collocati in ferie. I dipendenti hanno impugnato i provvedimenti e si sono rivolti al Tribunale con un ricorso d’urgenza, chiedendo la riammissione in servizio. Il giudice ha respinto il loro ricorso, affermando la legittimità del provvedimento delle Rsa.
Il punto su cui poggia il provvedimento emesso è quanto previsto dall’articolo 2087 del Codice civile.
Si fa riferimento al vaccino come elemento forte in grado di prevenire l’evoluzione negativa della malattia e che lo stesso costituisca misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui ai quali è somministrato, come dimostrano i dati desumibili proprio dall’esperienza fatta tra il personale sanitario e nelle Rsa, oltre che dalle esperienze internazionali di massiccia somministrazione del vaccino (il Tribunale cita espressamente Israele e gli Stati Uniti).
Considerato quindi che i lavoratori ricorrenti «sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro», con il connesso rischio di essere contagiati, il Tribunale ritiene che la loro permanenza in servizio comporterebbe per il datore la violazione dell’obbligo di sicurezza riferita all’articolo 2087 c.c. facendolo prevalere sull’eventuale interesse dei singoli lavoratori a fruire del periodo di ferie diverso.
L’ordinanza qui si ferma non entrando nel merito dell’evoluzione se la situazione sottoposta alla sua attenzione (pericolo di contagio e rifiuto del vaccino) dovesse durare oltre l’esaurimento delle ferie spettanti al lavoratore e respinge anche la prospettazione dei ricorrenti che paventavano, all’esaurirsi delle ferie spettanti, una possibile sospensione dal lavoro senza retribuzione o addirittura il licenziamento, rilevando che non vi è allo stato evidenza alcuna dell’intenzione del datore di lavoro di procedere in tal senso.