Ammortizzatori sociali artigianato – Iscrizione d’obbligo al fondo Fsba per le imprese

Milano, 20.2.2017

L’interrogazione parlamentare al ministero del Lavoro in tema di ammortizzatori sociali, durante la seduta del 2 febbraio 2017 della Commissione XI della Camera dei Deputati, ha chiarito ulteriormente l’obbligo di versamento a Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato) da parte delle imprese artigiane.

Al quesito sull’obbligo di iscrizione a questo fondo da parte delle imprese artigiane della panificazione, l’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro ha infatti risposto positivamente, precisando che “l’obbligo di iscrizione a tale fondo (Fsba) sussiste, dunque, per tutte le imprese ivi incluse quelle dei panificatori, che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 443 del 1985” e che tale obbligo “è indipendente dal Ccnl applicato dall’impresa artigiana”.

Si tratta di una conclusione a cui il citato ministero giunge alla luce del quadro legislativo determinato prima dall’art. 4, c. 4, della L. 92/2012 (ora abrogato), ed ora dagli art. 26 ss. del D.lgs. 148/2015, il quale affida alle parti sociali comparativamente più rappresentative dell’Artigianato la facoltà di istituire con accordo uno specifico Fondo per garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane tutele in costanza di rapporto di lavoro. Parti sociali che, come ricordato nel documento parlamentare, “hanno convenuto con tre diversi accordi interconfederali di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba)”.

Affrontando anche le questioni relative alla compatibilità costituzionale di tali provvedimenti legislativi, in particolare con i principi che tutelano la libertà sindacale delle imprese, il ministero afferma che – in una siffatta cornice interpretativa – “la libertà di scelta sindacale non viene dunque lesa essendo il datore di lavoro libero di applicare il Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni datoriali a cui aderisce rimanendo però obbligato al versamento dei contributi per il finanziamento degli ammortizzatori sociali esclusivamente al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato (Fsba)”.

 

Da ultimo, il ministero precisa che “è da escludere che le imprese artigiane possano versare i predetti contributi al Fondo di integrazione salariale (Fis) esistendo per essere uno specifico fondo di solidarietà”. Ciò comporta che l’Inps non potrà mettere in campo azioni di recupero nei confronti delle imprese artigiane che versano regolarmente a Fsba.