Milano, 17.3.2017
Assegno di ricollocazione (Adr)
L’assegno di ricollocazione (Adr) è un nuovo strumento nazionale di politica attiva che aiuta le persone disoccupate nella ricerca di lavoro, offrendo un servizio personalizzato e intensivo di assistenza presso i centri per l’impiego o presso le agenzie del lavoro autorizzate.
La sperimentazione dell’assegno di ricollocazione è prevista per tutto il 2017.
Destinatari
Può essere richiesto dalle persone disoccupate che percepiscono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da almeno 4 mesi e che non siano già destinatarie, al momento della richiesta, di politiche attive regionali. In Lombardia, la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione coinvolgerà un campione di circa 5.000 disoccupati, a cui verrà proposto di partecipare a un percorso di politiche attive. I disoccupati sorteggiati saranno contattati personalmente tramite un sms, o messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata.
Chi prende l’assegno
E’ importante chiarire subito che l’Adr non si costituisce come reddito e non interrompe la fruizione dell’indennità di sostegno al reddito (Naspi). La persona non riceve del denaro ma un voucher di valore economico variabile che potrà spendere per i servizi di politica attiva del lavoro.
L’ammontare dell’assegno è graduato in base al profilo di occupabilità. L’Adr è attivabile e spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati e accreditati per i servizi al lavoro.
Ha una durata di 6 mesi, prorogabili per altri 6.
Il beneficiario è titolare della scelta dell’operatore pubblico o privato presso il quale spendere l’assegno. Anche nel caso dell’Adr è previsto un patto di servizio personalizzato che prevede:
– Il tutoraggio nei confronti del disoccupato;
– il programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione con un eventuale percorso di riqualificazione professionale che punti a obiettivi occupazionali;
– l’impegno da parte del disoccupato a svolgere le attività indicate dal tutor;
– l’assunzione dell’onere da parte del disoccupato di accettare un’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
– l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal l’eventuale rifiuto ingiustificato da parte del disoccupato di svolgere una delle attività previste o di un’offerta di lavoro congrua al fine dell’applicazione delle sanzioni previste;
– la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa dopo la conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. L’ ammontare dell’Adr è definito dall’articolo 23, comma 7, lett. a), b), c) del D.lgs 150/2017 sulla base dei seguenti principi:
– riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale raggiunto;
– definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali non si riesca a conseguire il risultato occupazionale;
– graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità.
Esempio: per un contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato, verrà riconosciuta all’operatore che ha preso in carico la persona, una cifra variabile da 1.000 a 5.000 euro; da 500 a 2.500 euro per un contratto a tempo determinato di durata maggiore o uguale a sei mesi.
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Guida – Assegno di ricollocazione Cisl Lombardia – (35 KB) |