Fondo integrazione salariale – Chiarimenti sui termini temporali

Milano, 15.3.2017

Il Fis, Fondo integrazione salariale, prevede il termine di 7 giorni dall’accordo aziendale per inviare al fondo la domanda di erogazione dell’assegno di solidarietà e un termine di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario. A tal proposito sono intervenute una nota del ministero e un messaggio Inps, che alleghiamo, in cui si precisa che i termini temporali possono anche non essere rispettati, in quanto la norma di riferimento non prevede l’ immediata decadenza della domanda stessa. In questo caso, però, la decorrenza della riduzione di orario e dell’assegno partiranno dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Il lavoratori perderanno quindi il corrispondente periodo di copertura economica a carico del Fis.

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