L’utilizzo del telefono cellulare aziendale per scopi non aziendali legittima il licenziamento per giusta causa

Milano, 21.6.2017

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4262 del 17 febbraio 2017, che alleghiamo, ha affrontato il tema della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che ha usato per scopi personali l’utenza telefonica mobile intestata al datore di lavoro e a lui concessa in dotazione per ragioni di servizio. Nel caso oggetto della sentenza l’utilizzo da parte del lavoratore del telefono aziendale riguardo oltre mille telefonate fatte per motivi personali che hanno portato al licenziato.
Il lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento disciplinare avanzando tre punti:
• la violazione dell’articolo 4 (che disciplina i limiti del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori);
• l’articolo 8 (divieto di indagini sulle opinioni) della legge 300/70;
• la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al dlgs 196/2003;
La Cassazione, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito, ha escluso l’asserita violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sull’assunto che la fattispecie sottoposta al suo esame esula dal campo di applicazione di tale articolo. Ciò in quanto il datore di lavoro, per accertare la condotta illecita del dipendente, non ha fatto uso di impianti audiovisivi o altre apparecchiature preordinate al controllo a distanza dell’attività lavorativa, bensì delle risultanze emerse dai tabulati del traffico telefonico. La disposizione in esame, infatti, non preclude al datore di lavoro di utilizzare i tabulati telefonici per provare un illecito del proprio dipendente.
La Corte ha considerato infondata l’eccezione relativa alla violazione dell’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori in quanto, a parere della Cassazione, non è stato violato alcun diritto alla riservatezza del dipendente.
Secondo la Corte, nel caso in esame “non possono dirsi violati gli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori, essendo del tutto legittimo che parte datoriale, nel controllo di gestione della sua attività, possa rilevare anomalie nell’uso dei beni concessi in dotazione ai propri dipendenti, come ad esempio i telefoni cellulari, dai cui tabulati, relativi al traffico voce o dati (trasmessi unitamente alle relative fatturazioni, peraltro con debite omissioni ed opportuni mascheramenti) emergano stranezze tali da poter indurre a ritenere abusi da parte degli affidatari”. Da ciò ne consegue che non vi sia stata neanche alcuna violazione della normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.
La Cassazione ha quindi rigettato l’impugnazione proposta dal lavoratore e confermato la piena legittimità del licenziamento intimato, considerando del tutto proporzionale la sanzione.

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