Tirocini formativi e di orientamento extra-curriculari

Finalità

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che serve per orientare le scelte professionali nel percorso di transizione tra scuola e lavoro e per agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani neodiplomati o neolaureati. Il tirocinio non è un contratto di lavoro.

Tirocinanti – requisiti

Persone che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (non è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi dal diploma o dalla laurea, l’importante è che abbia inizio entro tale data; ad esempio, un ragazzo diplomato il 30 luglio 2016 può avviare un tirocinio entro il 30 luglio 2017).

Durata massima – 6 mesi

La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito. Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante; potrà effettuare più tirocini presso più aziende.

Soggetti ospitanti

Possono ospitare un tirocinio tutti gli enti pubblici e tutte le imprese.

Attivazione

L’attivazione di un tirocinio avviene tramite una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. I tirocini extra curricolari, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.

Progetto formativo

Per ogni tirocinante va predisposto un piano formativo, sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio. Il progetto formativo va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante.

Indennità – Minimo 400 euro lordi al mese

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un’indennità, anche forfettaria, di importo mensile lordo non inferiore a 400 euro. Da un punto di vista fiscale, deve essere considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. Non viene erogata se il tirocinante sia percettore di forme di sostegno al reddito, né nell’eventuale periodo di sospensione per malattia lunga o per maternità.

Attestazione dell’attività e competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un’attestazione dei risultati indicando, eventualmente, le competenze acquisite.

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Fonte: La guida dei lavoratori 2017